https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/coesione-italia-fse-40005
Si rinvia agli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"
Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
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Titolare del potere sostitutivo il direttore centrale ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale.
In caso di inerzia o ritardo da parte del direttore di servizio, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all’assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all’adozione degli atti senza contestazione.