Si rinvia agli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"
Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
Titolare del potere sostitutivo è il direttore centrale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale.
In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all’assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all’adozione degli atti senza contestazione.