Il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza è approvato annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della LR 9/2009, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente.
Sul link, distinta per anno e per tipologia di contributo, è disponibile la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo, per i monitoraggi e per la rendicontazione: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/
Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato;
indicare eventuali strumenti di tutela previsti da norme speciali.
In caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, il direttore centrale della funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.