Si rinvia agli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"
Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
Titolare del potere sostitutivo il direttore centrale ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale.
In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all’assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all’adozione degli atti senza contestazione. Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di servizi ricompresi in un’area, il direttore centrale procede d’intesa con il vicedirettore centrale preposto all’area