DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale. (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96 )
ART. 20
Verifica di assoggettabilita
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico,
ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche
su supporto cartaceo, nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
((b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati
all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente puo' produrre
effetti negativi e significativi sull'ambiente.));
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita' stabilite
dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi
successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della
regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo
pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il
proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,
il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza
ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni
ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza
statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali
elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni,
sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro
la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola volta,
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente,
entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente
provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici
di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 3. L'Autorita' competente si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il
deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi
sull'ambiente, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla
procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le
necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi
sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita'
competente.