Art. 37
(Attività estrattive di materiali litoidi)
1. Gli interventi di sistemazione idraulica che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, sono attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.
1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi, nei quali è consentita, in accordo alla normativa vigente, l'esecuzione di interventi che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.
2. Fino all'adozione del piano di bacino o di un suo stralcio o di direttive emanate dalle competenti Autorità di bacino, l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua, dalle golene demaniali e private, dalle aree di pertinenza fluviale assoggettate dalle leggi vigenti a specifiche misure di salvaguardia ambientale e dai bacini lacuali naturali e artificiali, è consentita solo nei seguenti casi:
a) interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche;
b) interventi di difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d'acqua;
c) estrazioni di materiale inerte per la rinaturazione degli ambiti fluviali allo scopo di mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione;
e) interventi di estrazione di materiali inerti in tratte d'alveo particolarmente sovralluvionate, per uso commerciale o industriale, di volume complessivo non superiore a metri cubi 5.000;
f) prelievo manuale di ciottoli, ghiaie o sabbie per uso domestico;
g) asportazioni di sedimenti dai bacini di laminazione e di espansione, dai bacini lacuali naturali e artificiali, finalizzate alla conservazione dell'originario stato fisico, geomorfologico e biologico;
h) asportazioni di sedimenti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenzione previsto dalle concessioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di dighe;
i) interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali situati nelle zone montane e parzialmente montane che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio.
3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico approvato con
regio decreto 523/1904, il prelievo di materiali inerti effettuato nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), g), h) e i), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.
4. Il prelievo di materiali inerti relativo ai lavori urgenti di cui al comma 2, lettera d), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, con lo stesso provvedimento di approvazione dei lavori medesimi; nei casi di somma urgenza, l'autorizzazione al prelievo di materiali inerti si intende rilasciata contestualmente alla redazione del prescritto verbale di somma urgenza, che è immediatamente trasmesso al Servizio decentrato competente per territorio.
5. Per i prelievi di cui al comma 2, lettera f), l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 44.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere motivatamente revocate dalla Direzione regionale dell'ambiente.
7. L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua o dalle aree del demanio idrico, disciplinata dalla presente legge, non è soggetta al regime delle attività estrattive di cui alla
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modificazioni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/2011
2Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 211, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 26, L. R. 5/2013
Lr 16/2002, art 37, comma 1 bis. indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione ed asporto di materiale litoide. aggiornamento del 30.1.2013. modifica dgr 240/2012.