Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
Norme sull' osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Art. 10
Parere geologico
1. Il parere di cui all'
articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell' ambiente, sulla base dello studio di cui all' articolo 9 bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell' articolo stesso.
2. Il parere suddetto deve essere chiesto dalle Amministrazioni comunali precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici e viene emesso dall' ufficio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico stesso.
3. Qualora gli elaborati geologici presentati non contengano gli elementi conoscitivi necessari, viene richiesta - entro trenta giorni dalla data del ricevimento - al Comune interessato una relazione integrativa.
4. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data di ricevimento dell' ulteriore documentazione.
4 bis. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico.
4 ter. Per gli strumenti urbanistici non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 4 dell' articolo 9 bis, il parere predetto è sostituito da apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del piano.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/1992
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 15/1992
3Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 15/1992
4Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.