Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 4
(Sdemanializzazione)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte dalla struttura regionale competente.
2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale.
3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. Il silenzio costituisce assenso all'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.
3 luglio 2002 n. 16
Titolo Legge regionale
Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI, MODALITÀ E TERMINI DELLE PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEI BENI SDEMANIALIZZATI AFFERENTI AL DEMANIO IDRICO REGIONALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 4 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17/2009.
Decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n.0108/Pres