Legge regionale 2/2012, art. 10
La richiesta di trasferimento dei fondi è fatta dal Comitato di gestore al completamento della disponibilità finanziara del fondo
Per il Comitato di gestione: contatti diretti, telefonici o via e-mail
Per i soggetti beneficiari delle cogaranzie: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA33/
Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
In caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell''articolo 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l''inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l''interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all''assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.