L’articolo 20 bis della legge regionale 28/2002 prevede che l'Associazione dei Consorzi di bonifica attui, secondo i tempi stabiliti dalla Giunta regionale, l’unificazione di una serie di attività svolte dai singoli Consorzi e che attengono, in particolare, alla gestione del personale, all’esazione dei tributi consortili, alla semplificazione del sistema elettorale consortile nonché alla gestione di varie attività amministrative connesse o preordinate alla realizzazione di opere pubbliche fra cui anche la progettazione di grandi opere.
Determinazione dei tempi per l'attuazione del processo di consolidamento e unificazione in capo all'Associazione dei Consorzi di bonifica delle attività di cui all'articolo 20 bis della LR 28/2002
Determinazione dei tempi per l'attuazione del processo di consolidamento e unificazione in capo all'Associazione dei Consorzi di bonifica delle attività di cui all'articolo 20 bis della LR 28/2002
L’articolo 20 bis della legge regionale 28/2002 prevede che l'Associazione dei Consorzi di bonifica attui, secondo i tempi stabiliti dalla Giunta regionale, l’unificazione di una serie di attività svolte dai singoli Consorzi e che attengono, in particolare, alla gestione del personale, all’esazione dei tributi consortili, alla semplificazione del sistema elettorale consortile nonché alla gestione di varie attività amministrative connesse o preordinate alla realizzazione di opere pubbliche fra cui anche la progettazione di grandi opere.
tipo di avvio
Ufficio
provvedimento finale
Determinazione con delibera di Giunta regionale
termine
90 giorni
riferimento normativo
L.R. 16/2012, art. 7, comma 2
normativa ulteriore
LR 28/2002, art 20bis.
modalità di accesso
Contatti diretti, telefonici o via e-mail.
strumenti di tutela
ricorso al TAR entro 60 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni