descrizione
Le azioni regionali in materia di biblioteche sono state completamente ridefinite dalla legge regionale 23/2015 (operativa dal 1 gennaio 2016), che ha abrogato la legge regionale 25/2006 e ha previsto la successiva emanazione di un regolamento attuativo per il riassetto della rete bibliotecaria del Friuli Venezia Giulia, in coerenza con la riforma del sistema delle Autonomie locali delineata dalla legge regionale 26/2014, e per la piena messa a regime dei nuovi strumenti di sostegno destinati al settore bibliotecario.
Il regolamento attuativo previsto dall’art. 39 della legge regionale 23/2015 è stato emanato con D.P.Reg. 0236/Pres. del 7 dicembre 2016, (pubblicato nel BUR N° 54 del 12/12/2016).
Sulla base della dettagliata disciplina da esso introdotta, nel 2017 ha preso avvio un generale, graduale processo di trasformazione che ha portato sia al superamento dei Sistemi bibliotecari sorti in base alla normativa previgente e alla costituzione di nuovi Sistemi, configurati in coerenza con la “geografia” delle Unioni Territoriali Intercomunali, sia alla revisione di tutte le biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della LR 25/2006, e all’eventuale attribuzione di tale qualifica a biblioteche ulteriori, secondo il percorso procedurale e in presenza dei requisiti fissati dal regolamento medesimo.
Possono essere riconosciute come biblioteche d’interesse regionale le biblioteche ubicate nel territorio regionale, non aderenti ad alcun Sistema, gestite da enti pubblici o privati, che forniscono servizi gratuiti all’utenza e rientrano, in ragione della natura dell’attività da esse svolta, nelle seguenti tipologie:
a) biblioteche di conservazione;
b) biblioteche specializzate;
c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.
Si intendono per:
a)biblioteche di conservazione: quelle dotate di fondi bibliografici e documentari unici e di grande valore storico, che svolgono prevalentemente un’attività di tutela e di valorizzazione di tali fondi, anche mediante la realizzazione di interventi conservativi e di restauro, e che offrono servizi a un’utenza specializzata;
b) bibliote al Servizio competente in materia di beni culturaliiunta che specializzate: quelle che operano prevalentemente per la conservazione e l’incremento delle proprie collezioni librarie e documentali riguardanti un particolare settore del sapere;
c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale: quelle che sono utilizzate da particolari fasce di utenza quali, a titolo esemplificativo, i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche.
Le domande di riconoscimento, munite della documentazione prescritta dal citato Regolamento, vanno presentate nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale accerta la sussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento medesimo; al riconoscimento della qualifica di biblioteca di interesse regionale si provvede, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all’articolo 32 della LR 23/2015, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L’acquisizione della qualifica è presupposto indispensabile perchè l’ente gestore dell’istituto bibliotecario interessato possa accedere ai contributi specificamente riservati alle biblioteche d’interesse regionale per sostenere il servizio di conservazione libraria e di pubblica fruizione da esse svolto.