L.R. n. 1/84 art. 20
Si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”
art. 22 L. n. 689/81 - D. Lgs. n. 150/2011 - opposizione al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o entro sessanta (60) giorni dalla notificazione se residenti all'estero; opposizione all'esecuzione ex art. 615 e ss. c.p.c.; opposizione ai singoli atti esecutivi ex art. 617 e ss. c.p.c. ; opposizione di terzi ex art. 619 e ss. c.p.c.
versamento importo stabilito dalla cartella di pagamento tramite Agenzia delle Entrate - riscossione
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - 0403774545 - massimo.canali@regione.fvg.it;
(art. 19 co. 10 Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali)
"art. 19 (...) co.10. In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all’assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all’adozione degli atti senza contestazione. Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di servizi ricompresi in un’area, il direttore centrale procede d’intesa con il vicedirettore centrale preposto all’area."