La domanda può essere trasmessa via PEC all'indirizzo ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it oppure presentata/spedita alla sede dell'Ispettorato forestale di Tolmezzo sita in Via Jacopo Linussio 2.
Il PRFA va predisposto e compilato tramite l'apposito applicativo UBWeb. Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando il sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia alla pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA205/
Nel caso di PRFA che non contempli tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione previste dalla legge forestale o dal regolamento forestale (es. viabilità forestale, linee aeree di esbosco) il procedimento ha una durata di 15 giorni (art.9 comma 7 del D.P.Reg. 0274/2012).
Nell’ambito del procedimento è riconosciuto il diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
La domanda può essere presentata via PEC all'indirizzo ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it oppure presentata/spedita alla sede dell'Ispettorato forestale di Tolmezzo sita in Via Jacopo Linussio 2.
Contro il provvedimento finale è esperibile ricorso al TAR FVG nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Direttore Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche - Via Sabbadini 31 Udine
tel. 0432 555323 / 0432 555306
e-mail: agricoltura@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it
In caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell''articolo 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell''Amministrazione regionale, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l''inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l''interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all''assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all''adozione degli atti senza contestazione.