L.R. 25/2018
Successivamente all’adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi (avvenuta nel 2018) sono previsti provvedimenti di rimborso del contributo stesso (c.d. provvedimenti di liquidazione). Sicché non vi sono domande da presentare e relativi modelli da fornire.
si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato; al TAR entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
giulia.pozzecco@regione.fvg.it
in caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, il direttore centrale (040/3772454; economia@regione.fvg.it) può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.