si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”
strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
Ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali "In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il Direttore generale, d’intesa con l’Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all’adozione degli atti senza contestazione."