In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale o di un direttore di servizio alle dirette dipendenze della Presidenza, ai sensi dell''articolo 19, comma 6 del Regolamento di organizzazione dell''Amministrazione regionale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l''inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l''interesse pubblico, il Direttore generale, d''intesa con l''Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all''adozione degli atti senza contestazione..