descrizione
Secondo quanto stabilisce il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono oggetto di tutela da parte della Regione (artt. 5 e 10), che svolge le funzioni di Soprintendenza ai beni librari (sin dal 1975, in base alla norme di attuazione statutaria di cui al dlgs 902/1975), i seguenti beni culturali: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni, con relative matrici, che abbiano carattere di rarità e di pregio; raccolte librarie.
Sono escluse dalle norme di tutela: le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni; le raccolte correnti delle biblioteche degli enti locali costituite esclusivamente al fine di fornire un’informazione aggiornata ai lettori e di promuovere la pubblica lettura, e dunque comprendenti opere di narrativa e saggistica, manuali e periodici che non rivestono alcun carattere di rarità e di pregio; le opere e raccolte di proprietà dello Stato, alla cui tutela provvede lo Stato stesso.
Le disposizioni di tutela riguardano: la verifica dell’interesse culturale; il prestito per mostre ed esposizioni; il restauro e altri interventi conservativi; lo spostamento di beni librari; lo scarto di materiale bibliografico; l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica; l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica; l’ingresso nel territorio nazionale; l’acquisto coattivo; la vendita e le altre forme di alienazione, la prelazione; il commercio di cose antiche e usate.
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Questo procedimento è volto ad accertare l’interesse culturale di singoli beni oppure di raccolte librarie appartenenti a privati. Non riguarda invece le raccolte librarie di tutti gli enti territoriali e di ogni ente ed istituto pubblico (in quanto riconosciute beni culturali per definizione).
Il procedimento è avviato dalla Regione, d’ufficio oppure su motivata richiesta dei soggetti cui i beni appartengono. In attesa di verifica tali beni sono soggetti alla disciplina di tutela, in via provvisoria.
A conclusione del procedimento, la Regione/Soprintendenza comunica l’esito della verifica: l’accertamento positivo costituisce dichiarazione dell’interesse culturale e il bene è “vincolato”, ossia definitivamente sottoposto alle norme del Codice;in caso di esito negativo, il bene non è più considerato bene culturale, quindi non è più sottoposto alle norme del Codice; è liberamente alienabile e, se appartenente al demanio, può essere sdemanializzato.
Sono oggetto della dichiarazione (art. 13 e art. 10, c. 3 e c. 4):
Dalla dichiarazione discendono i segg. effetti: il proprietario, possessore o detentore del bene è tenuto a garantirne la conservazione; i beni non possono essere esportati se non in via temporanea; l’eventuale trasferimento della proprietà o della detenzione di un bene deve essere denunciato alla Soprintendenza/Regione; la Soprintendenza/Regione, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, può procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia del bene; devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza/Regione :
1.il prestito per mostre e lo spostamento, anche temporaneo, dei beni;
2.lo smembramento di una raccolta, lo scarto di materiale bibliografico;
3.l’esecuzione di restauri e lavori di qualunque genere.