Amministrazione trasparente

attività e procedimenti

L.R. 1/2007 CONTRIBUTI PER PARCHEGGI (EX L.R. 34/1987 ART. 17)

procedimento

settore
gestione del territorio
descrizione
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi annui costanti per la durata di dieci anni, di importo pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393). 61. Nell'assegnazione dei finanziamenti si attribuisce priorità alle proposte di accordo quadro previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). 62. Per le finalità di cui al comma 60 sono utilizzate le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
tipo di avvio
Istanza di parte
termine
30 giorni
riferimento normativo
L.R. 1/2007, art. 5, comma 60
modalità di accesso

Si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” 

strumenti di tutela

 Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell''interessato

modalità di pagamento

Mandati e/o ruoli

titolari potere sostitutivo

In caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell''articolo 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell''Amministrazione regionale, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l''inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l''interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all''assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all''adozione degli atti senza contestazione

unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

ufficio del procedimento

denominazione
SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
responsabile
AMANDA BURELLI
ultimo aggiornamento: lunedì 29 giugno 2020