Amministrazione trasparente

attività e procedimenti

Accordi di collaboraz. con altre PA per interventi di valorizzazione del patrimonio della Grande guerra

procedimento

settore
r 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
descrizione
Stipula di accordi con amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione sia di interventi di investimento sia di lavori di manutenzione ordinaria finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 della LR 11/2013 (quali cimeli, lapidi, beni archivistici, bibliografici etc) e destinati all'esposizione museale. I progetti proposti dall'ente pubblico interessato vengono sottoposti al preventivo parere dell'ERPAC e sono quindi assunti come parti integranti dei singoli accordi. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti in detti accordi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, in esecuzione degli accordi medesimi, assegnazioni finanziarie a favore delle amministrazioni pubbliche con cui essi sono stati stipulati. L’istituto dell’accordo di collaborazione così definito dall'art. 8 della LR 11/2013 trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 23 della legge regionale 7/2000 e all’art. 11 della legge 241/1990. In generale, esso è lo strumento mediante il quale due o più pubbliche Amministrazioni condividono un obiettivo ritenuto di comune interesse e collaborano per il suo conseguimento, concorrendo entrambe a sostenere la realizzazione di un progetto unitario ed organico, i cui oneri vengono suddivisi fra le amministrazioni stesse sulla base di un piano finanziario previamente concordato. Si tratta quindi di una fattispecie nettamente diversa da quella del contributo; essa appartiene invece alla categoria dei negozi giuridici consensuali, in cui entrambi i soggetti contraenti interagiscono su un piano di parità, definiscono assieme il programma dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività progettuali previste e stipulano un atto col quale individuano i reciproci obblighi e si impegnano ad attuare ciascuno la propria parte di tale programma, anche ripartendo fra loro il costo complessivo. Pertanto, con particolare riferimento alla fattispecie qui in esame, l'atto con cui il relativo procedimento viene avviato è costituito dall'iniziativa dell'Amministrazione interessata, che ha, propriamente, valore di proposta e non di istanza (in questa scheda il termine "istanza" è stato utilizzato solamente per indicare che non si tratta di avvio "d'ufficio" da parte dell'Amministrazione regionale)
tipo di avvio
Istanza di parte
tipo di conclusione
Provvedimento espresso
provvedimento finale
Stipula di un Accordo di collaborazione
termine
30 giorni
riferimento normativo
L.R. 11/2013, art. 8
modalità di accesso

Si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”

strumenti di tutela

Strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell''interessato

titolari potere sostitutivo

Servizio beni culturali e affari giuridici

riferimenti

Telefono fisso
0403773431-0403775737
Fax
0403773466

unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

ufficio del procedimento

denominazione
SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
responsabile
PAOLA PAVESI
ultimo aggiornamento: mercoledì 24 giugno 2020