Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Successivamente all’adozione delle concessioni di contributi sono previsti provvedimenti di rimborso del contributo stesso a titolo di anticipo o a saldo (c.d. provvedimenti di liquidazione).
A fronte degli Inviti approvati con Delibera di Giunta regionale, gli atti di concessione sono stati rilasciati nel 2017 e 2018 sicché, fino all’approvazione di nuovi Inviti, non vi sono domande da presentare e relativi modelli da fornire
si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato; al TAR entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
in caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, il direttore centrale (040/3772454; economia@regione.fvg.it) può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione