Stipula di accordi con amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 36 della LR 23/2015, per realizzare interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico;
L’istituto dell’accordo di collaborazione trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 23 della legge regionale 7/2000 e all’art. 11 della legge 241/1990. In generale, esso è lo strumento mediante il quale due o più pubbliche Amministrazioni condividono un obiettivo ritenuto di comune interesse e collaborano per il suo conseguimento, concorrendo entrambe a sostenere la realizzazione di un progetto unitario ed organico, i cui oneri vengono suddivisi fra le amministrazioni stesse sulla base di un piano finanziario previamente concordato. Si tratta quindi di una fattispecie nettamente diversa da quella del contributo; essa appartiene invece alla categoria dei negozi giuridici consensuali, in cui entrambi i soggetti contraenti interagiscono su un piano di parità, definiscono assieme il programma dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività progettuali previste e stipulano un atto col quale individuano i reciproci obblighi e si impegnano ad attuare ciascuno la propria parte di tale programma, anche ripartendo fra loro il costo complessivo. Pertanto, con particolare riferimento alla fattispecie qui in esame, l'atto con cui il relativo procedimento viene avviato è costituito dall'iniziativa dell'Amministrazione interessata, che ha, propriamente, valore di proposta e non di istanza (in questa scheda il termine "istanza" è stato utilizzato solamente per indicare che non si tratta di avvio "d'ufficio" da parte dell'Amministrazione regionale)
Accordi di collaboraz. con altre PA per interventi di edilizia bibliotecaria
Stipula di accordi con amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 36 della LR 23/2015, per realizzare interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico;
L’istituto dell’accordo di collaborazione trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 23 della legge regionale 7/2000 e all’art. 11 della legge 241/1990. In generale, esso è lo strumento mediante il quale due o più pubbliche Amministrazioni condividono un obiettivo ritenuto di comune interesse e collaborano per il suo conseguimento, concorrendo entrambe a sostenere la realizzazione di un progetto unitario ed organico, i cui oneri vengono suddivisi fra le amministrazioni stesse sulla base di un piano finanziario previamente concordato. Si tratta quindi di una fattispecie nettamente diversa da quella del contributo; essa appartiene invece alla categoria dei negozi giuridici consensuali, in cui entrambi i soggetti contraenti interagiscono su un piano di parità, definiscono assieme il programma dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività progettuali previste e stipulano un atto col quale individuano i reciproci obblighi e si impegnano ad attuare ciascuno la propria parte di tale programma, anche ripartendo fra loro il costo complessivo. Pertanto, con particolare riferimento alla fattispecie qui in esame, l'atto con cui il relativo procedimento viene avviato è costituito dall'iniziativa dell'Amministrazione interessata, che ha, propriamente, valore di proposta e non di istanza (in questa scheda il termine "istanza" è stato utilizzato solamente per indicare che non si tratta di avvio "d'ufficio" da parte dell'Amministrazione regionale)