Si rinvia agli art. 58 ss. della legge regionale 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”
Opposizione avanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stata commessa la violazione mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria del predetto Tribunale entro trenta (30) giorni dalla notificazione del provvedimento.
Le sanzioni amministrative possono essere pagate mediante:
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indicando sempre la causale di versamento segnalata nell'ordinanza di ingiunzione notificata
Giovanetti Roberto - 3774546 - roberto.giovanetti@regione.fvg.it